Il contratto d’appalto nel settore della logistica

Il settore della logistica è il motore invisibile che alimenta l’economia globale. Dall’approvvigionamento delle materie prime alla distribuzione dei prodotti finiti, la logistica è essenziale per il funzionamento delle catene di fornitura. Tuttavia, nonostante la sua importanza, il settore è spesso alle prese con sfide normative e pratiche di lavoro discutibili, che in alcune ipotesi limite possono sfociare nel reato di caporalato o nella somministrazione fraudolenta di personale, condotte spesso ormai contestate anche in taluni casi nei rapporti aventi ad oggetto operazioni di trasporto.

La crescente attenzione da parte delle autorità giudiziarie, ma anche dell’Ispettorato del Lavoro e degli altri enti competenti, infatti, ha messo in luce numerose violazioni, evidenziando la necessità di una gestione più trasparente e conforme alle normative vigenti, spesso anche involontariamente non conosciute.

Per questo, al fine di evitare provvedimenti anche pesanti capaci di impattare in maniera molto forte sulla continuità aziendale, è bene conoscere, predisporre e utilizzare nel modo corretto lo strumento del contratto d’appalto e di trasporto e le conseguenze che potrebbero derivare dalle violazioni anche inconsapevoli commesse dall’appaltatore/vettore, a cui è chiamato a rispondere in solido anche il committente.

 

L’utilizzo del contratto d’appalto nella logistica: necessità o opportunità?

Il contratto d’appalto nella logistica viene utilizzato soprattutto per necessità. Diverse tipologie di business non possono prescindere dall’utilizzo di un appaltatore esterno per rispondere ai picchi stagionali durante i quali è richiesta una forza lavoro maggiore.

Ci sono tuttavia alcuni casi in cui il ricorso al contratto d’appalto rappresenta una vera e propria opportunità per le aziende in termini di flessibilità e specializzazione.

 

Che cos’è il contratto d’appalto: definizione

L’art. 1655 del Codice Civile definisce l’appalto di lavori o servizi come:

il contratto con cui una parte (appaltatore) assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, l’obbligazione di compiere in favore di un’altra (committente o appaltante) un’opera o un servizio verso un corrispettivo in denaro.

Ciò significa che l’appaltatore si assume il rischio economico dell’affare, senza vincolo di subordinazione rispetto al committente.

Una delle problematiche che caratterizzano in generale l’appalto è infatti quella del regime di responsabilità solidale in capo ai vari soggetti coinvolti nella catena: committente, appaltatore ed eventuale subappaltatore. Questa responsabilità solidale insita nella disciplina del contratto di appalto prevede, in sostanza, che se il datore di lavoro (appaltatore o subappaltatore) non paga (o non paga integralmente) stipendi, contributi e assicurazioni obbligatorie, dovrà farlo chi – di fatto – si avvantaggia della prestazione dei lavoratori impiegati nell’appalto (committente e/o sub committente).

In particolare, parlando di responsabilità solidale negli appalti occorre fare riferimento a differenti discipline i cui estremi normativi sono in sintesi:

  • 1676 Codice Civile: riguardante gli obblighi solidali per quanto riguarda il profilo retributivo;
  • 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003 (Legge Biagi): solidarietà nell’ambito retributivo, contributivo e assicurativo;
  • 26, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008: risarcimento dei danni riportati dai lavoratori in conseguenza di eventuali infortuni sul lavoro non indennizzati dall’INAIL.

 

Differenze tra contratto d’appalto, di logistica e di trasporto

Nel 2022 per la prima volta è stato codificato il contratto di logistica mediante l’introduzione dell’art. 1677 bis del codice civile.

Di fatto però si è arrivati solo a una definizione del contratto di logistica ma non a una sua articolazione.

L’articolo del Codice Civile, si limita a dire che è un contratto con il quale un soggetto, operatore logistico, si obbliga nei confronti di altro soggetto a compiere il trasporto, il magazzinaggio, l’imballaggio, la manipolazione di materie prime, prodotti semilavorati e prodotti finiti, il parziale assemblaggio dei medesimi ed altre operazioni riconnesse, o alcuni soltanto di tali servizi, nei tempi e con la frequenza richiesti dal ciclo produttivo e da quello distributivo.

Un contratto nuovo, legislativamente non disciplinato (atipico), al quale risulta potenzialmente applicabile la disciplina dettata per il contratto d’appalto.

Stessa cosa vale per il contratto di trasporto, che seppur disciplinato dal codice negli artt. 1678 e ss., in forza di una normativa specifica prevede ormai un sistema di obbligazione solidale praticamente identico. Questo significa che se il trasportatore non adempie agli aspetti fiscali e non versa correttamente stipendi e contributi a risponderne è il committente, che addirittura in base al decreto n. 286 del 2005, che regola le attività del trasporto in ambito nazionale, è ritenuto in taluni casi e in assenza di idonea contrattualizzazione responsabile anche delle violazioni del codice della strada commesse dal vettore durante lo svolgimento della sua attività.

L’unica differenza tra la responsabilità solidale che deriva dal contratto di appalto e quella che deriva dal contratto di trasporto è che il committente, nel caso di utilizzo del contratto di trasporto, resta responsabile entro il limite di un anno dalla sua cessazione, mentre nel caso di utilizzo del contratto d’appalto entro il limite di due, anche se la tendenza della giurisprudenza è ormai quella di considerare i contratti di trasporto di durata quali veri e propri appalti di servizi.

 

Contratto d’appalto: come non cadere nella trappola di un rapporto malato e viziato?

Nell’impostazione e organizzazione operativa di un appalto privato, il committente, come abbiamo visto, si trova nelle condizioni di affidare ad un soggetto esterno alla propria azienda la realizzazione di un’opera o lo svolgimento di un servizio, ma ciò comporta l’attivazione di alcuni profili di responsabilità reciproche che è dunque necessario definire in caso di eventuali inadempienze o altri problemi che potrebbero insorgere.

Fondamentale quindi essere consapevoli dei rischi legati alle cosiddette obbligazioni solidali e gestire ogni forma di collaborazione in maniera corretta.

A tal proposito, IS Consulting insieme allo Studio Legale Margiotta e Partners ha messo a punto un sistema di redazione, gestione e controllo continuo dei contratti d’appalto per supportare la Business Continuity delle imprese committenti, che prevede:

  • comparazione con benchmark di mercato e corretta individuazione del fornitore / vettore
  • stesura del contratto completo e con un serie di clausole di salvaguardia
  • certificazione del contratto d’appalto
  • adozione di un modello di gestione e controllo 231 per evitare le ipotesi di responsabilità penale di impresa
  • monitoraggio costante della prestazione dell’appaltatore/vettore ma anche della sua filiera (subappaltatori/subvettori)

 

L’illegalità e le pratiche scorrette nel settore della logistica non solo danneggiano i lavoratori, ma anche la tua azienda.
Se stai valutando l’utilizzo di uno strumento come il contratto d’appalto rivolgiti al nostro team di professionisti. Contattaci!